Gennaio 2016: a due mesi dalla vicenda del corteo-antilega a Pisa il 14 novembre 2015 (leggere qui per una versione dettagliata dei fatti), 6 partecipanti al suddetto corteo hanno ricevuto notifica di D.A.Spo emessa nei loro confronti da parte della questura pisana. Non noto ai più, e di difficile qualificazione/collocazione normativa, il D.a.Spo preventivo altro non è che un divieto di partecipazione a manifestazioni sportive, disposto nei confronti di soggetti di cui viene rilevata la cosiddetta “pericolosità sociale.” Sembrerebbe chiaro a chiunque che notificare un D.a.Spo a seguito di una manifestazione che nulla ha a che vedere con lo Sport sia legalmente alquanto debole e piuttosto artificioso, ma un’analisi più profonda della disciplina mette in risalto come l’intero assetto legislativo dei D.a.Spo (e delle misure di prevenzione in genere) favorisca un uso di questi ultimi ampiamente arbitrario. Qual è quindi il senso profondo di un provvedimento simile in simili circostanze? Dobbiamo prima aver chiara, a scanso di equivoci, la natura “ibrida” del Divieto, alla luce della disciplina attuale in Italia (ultimo intervento sulla legge originaria del 1989: decreto legge convertito in legge, 2014).
Cos'è un D.a.Spo?
Intanto diciamo
genericamente che si tratta di un provvedimento disposto dal questore
nei confronti di un soggetto al ricorrere di determinati
presupposti.
Il contenuto del provvedimento può essere di due tipi:
- divieto di accedere alle manifestazioni sportive
- divieto di cui sopra e in più obbligo di comparizione nell’ufficio o comando di polizia una o più volte al giorno, nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive.
La seconda ipotesi (divieto e obbligo di comparizione) è stata considerata una limitazione della libertà personale e, come tale, è corredata dalle garanzie sancite all’articolo 13 della Costituzione: la legge sul daspo prevede un procedimento di convalida che coinvolge in prima battuta il PM ed in seconda battuta il GIP, il tutto entro 48 ore. Questo è il tipico procedimento che si ha tutte le volte in cui la libertà personale non è limitata in prima battuta da un giudice ma dalle autorità di pubblica sicurezza. I D.A.Spo emessi in relazione alla manifestazione del 14 novembre, rientrano nella prima ipotesi, che non prevede un procedimento di convalida di questo tipo (48 ore) in quanto non è considerata una limitazione della libertà personale. Si tratta invece di una limitazione della libertà di circolazione (ci rifacciamo qui ad un diverso articolo della Costituzione: art. 16).
Il contenuto del provvedimento può essere di due tipi:
- divieto di accedere alle manifestazioni sportive
- divieto di cui sopra e in più obbligo di comparizione nell’ufficio o comando di polizia una o più volte al giorno, nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive.
La seconda ipotesi (divieto e obbligo di comparizione) è stata considerata una limitazione della libertà personale e, come tale, è corredata dalle garanzie sancite all’articolo 13 della Costituzione: la legge sul daspo prevede un procedimento di convalida che coinvolge in prima battuta il PM ed in seconda battuta il GIP, il tutto entro 48 ore. Questo è il tipico procedimento che si ha tutte le volte in cui la libertà personale non è limitata in prima battuta da un giudice ma dalle autorità di pubblica sicurezza. I D.A.Spo emessi in relazione alla manifestazione del 14 novembre, rientrano nella prima ipotesi, che non prevede un procedimento di convalida di questo tipo (48 ore) in quanto non è considerata una limitazione della libertà personale. Si tratta invece di una limitazione della libertà di circolazione (ci rifacciamo qui ad un diverso articolo della Costituzione: art. 16).
La nozione di
pericolosità sociale
Detto ciò, il nodo fondamentale della questione sta nel determinare le ragioni giustificanti l’irrogazione del D.a.Spo nei confronti di un dato soggetto: abbiamo accennato che la valutazione ricade sulla “pericolosità sociale” del soggetto. La domanda fondamentale è, quindi, alla luce di ciò che è successo ai 6 attivisti pisani: è considerato un atteggiamento pericoloso manifestare in piazza? A giudicare dai fatti, la risposta è affermativa. La disciplina giuridica dei D.A.Spo mette a dura prova la tenuta dell’assetto garantista declinato all’interno del disposto costituzionale: si tratta di “misure di prevenzione”, che come tali limitano la libertà del soggetto colpito dal provvedimento prima che vengano attivati meccanismi garantiti di accertamento di eventuali condotte oggetto di sanzione. In effetti molti aspetti della disciplina si pongono in aperto conflitto con i principi cardine dell’ordinamento giuridico-costituzionale. L’aspetto singolare è che molte di queste contraddizioni sono già state “costituzionalizzate”: avendo trovato l’avallo giuridico e politico della Corte Costituzionale non sono eliminabili neppure facendo ricorso a tale organo giurisdizionale, si pensi alle norme della “legge antiviolenza negli stadi” sull’arresto in flagranza differita. Lo Stato nelle sue più varie articolazioni, dal legislatore al questore passando per gli organi giurisdizionali, sconfessa i principi che dice di aver posto al proprio vertice.
La modifica del 2014:
il nostro caso
La questione risulta essere ancora più esplicita alla luce della recentissima modifica legislativa (2014) che consente al questore di emanare D.a.spo in ragione della partecipazione ad una mobilitazione politica, come è avvenuto per la giornata del 14 Novembre a Pisa. Appare chiaro che si crea uno spazio giuridico di sospensione del garantismo per consentire alle questure l’impiego immediato di strumenti sanzionatori in risposta alle proteste e alle lotte. La finalità palese dello strumentario giuridico è contrastare le istanze di lotta e propugnare spinte disgregatrici nel movimento. “Se vuoi andare allo stadio devi obbedire”: un’arma di ricatto posta direttamente tra le mani del questore. Citando testualmente le fonti giuridiche: “Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo.” Qualcuno obietterà che i provvedimenti preventivi nascono per esigenze di tutela URGENTE dell’ordine pubblico, e al diavolo le garanzie, la sicurezza è più importante. Ma non ci sfugge di certo come il nodo, il punto dolente della vicenda sia proprio in quella completamente arbitraria valutazione di pericolosità sociale, compiuta dal questore. È socialmente pericoloso chi combatte in piazza per una società scevra da pregiudizi ed odio razziale? È pericoloso chi si sente giustamente libero di partecipare ad una manifestazione? Non ci spaventa dire che questi sei D.A.SPo non sono altro che una vera e propria ritorsione giuridica. È molto facile brandire l’arma della legge per zittire le voci scomode, così che più che di legge dovremmo parlare di tentativo di imbavagliamento.
Lo slittamento dal
controllo penale a quello amministrativo
In un’ottica più ampia
la situazione attuale è quella di un utilizzo repressivo di misure
cautelari (personali e interdittive) e provvedimenti amministrativi,
non in una prassi che ha per protagonista ogni tipo di reato, ma che
ne vede un utilizzo massiccio nei confronti di chi partecipa ad
azioni valutate come pericolose per l’ordine pubblico
(manifestazioni, occupazioni, scioperi), ma che sono pericolose solo
per chi trae profitti da passività e indifferenza sociale. La
problematica si presenta quindi, ancor prima che politica, giuridica.
Nella realtà che gli attivisti vivono, vengono puntualmente lesi i
principi di adeguatezza (dai codici si evince un’esigenza di
“estrema ratio” per il giudice, che viene sistematicamente
ignorata, in quanto soprattutto domiciliari e obblighi di firma,
vengono erogati sistematicamente con valutazioni sommarie del reato,
e della situazione personale del soggetto) e proporzionalità (anche
qui, valutazioni sommarie: addirittura capita che il tempo passato
sotto misura cautelare superi la pena data in caso di condanna) che
nell’ottica di un “giusto trattamento penale” dovrebbero
regolare l’irrogazione delle misure sopracitate. Si cercano quindi
nuovi metodi di sedare i movimenti, le agitazioni sociali. Uno uso di
leggi e norme ad hoc per limitare la libertà degli imputati, e
frenarne l’attività di protesta e di creazione di proposte
alternative al modello sociale imposto dall’alto. A fronteggiare
questa situazione, c’è chi non si lascia intimidire da simili
soprusi, che anzi alza la voce ed insieme al resto, denuncia anche
questo. Sebbene sia un meccanismo repressivo molto più raffinato ed
imprevedibile di quello che fino a qualche tempo fa si doveva
fronteggiare, sebbene il coltello dalla parte del manico è in mano a
chi con malafede piega il diritto ad esigenze che poco hanno a che
vedere con “pericolosità sociale o “ordine pubblico”, e molto
invece con il mantenere un governo fittizio della pace sociale
fittizia.
Solidarietà completa ai Sei colpiti dai D.a.Spo e a tutti coloro che lottano, e che per questo vedono calpestata ogni garanzia personale, processuale e giuridica.
Solidarietà completa ai Sei colpiti dai D.a.Spo e a tutti coloro che lottano, e che per questo vedono calpestata ogni garanzia personale, processuale e giuridica.
Alcune studentesse di giurisprudenza